In ottemperanza al Regolamento UE 2019/2088 (“SFDR”) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, Europa Risorse SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR”) pubblica qui di seguito le informative regolamentari richieste.
Art. 3 - Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità
Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR, nell’interesse dei propri stakeholders, effettua scelte volte alla creazione di valore sostenibile (in termini ambientali, sociali e di governance) e ad una crescita duratura nel medio e lungo periodo, al fine di produrre un impatto positivo nel contesto in cui opera.
La SGR è convinta che l’attenzione agli aspetti ambientali e sociali, oltre a favorire uno sviluppo economico sostenibile, contribuisca positivamente anche ai risultati finanziari, rendendoli sostenibili nel medio e lungo periodo, riducendo al contempo la rischiosità degli investimenti.
La SGR ha orientato il proprio approccio ispirandosi, tra l’altro, ai Sustainable Development Goals (“SDGs”), approvati nel 2015 dalle Nazioni Unite, contribuendo a 6 dei 17 SDGs particolarmente attinenti alle attività immobiliari e per i quali l’operato della SGR, tramite il proprio business, può fornire un contributo attivo al loro raggiungimento.
In tale ambito la SGR ha integrato la propria governance, dotandosi di una Policy di Sostenibilità e della figura del Sustainability Manager.
L’approccio sostenibile della SGR agli investimenti si concretizza mediante l’integrazione dei principi ESG nei processi decisionali, tra i quali:
- Per i nuovi investimenti in asset core, già a reddito e/o che non necessitano di sostanziali interventi di riqualificazione, selezione di immobili con performance di efficienza energetica elevate, già certificati e/o per i quali sia possibile valorizzare tale aspetto in un orizzonte temporale definito;
- Nel caso di nuovi sviluppi immobiliari e/o asset che necessitano di sostanziali interventi di riqualificazione o riconversione, viene privilegiato l’approccio cosiddetto brown-field e l’inserimento dell’intervento in un contesto di riqualificazione urbana, considerando anche gli impatti ambientali e territoriali connessi alla specifica location e valutando le ricadute dal punto di vista economico e sociale nel rispetto sia del contesto di riferimento sia del valore urbanistico e storico;
- In generale, vengono tenute in considerazione le buone pratiche ambientali e sociali promosse dagli standard internazionali di sostenibilità (come ad esempio LEED®, WELL®, Wired Score®, ecc.) e viene valutata la possibilità di ottenere le suddette certificazioni compatibilmente con gli scopi e l’entità degli investimenti;
- In generale, vengono integrati gli ambiti di indagine delle due diligence tecniche, ambientali e legali con i temi di sostenibilità, orientando l’analisi all’identificazione e valutazione dei rischi connessi ed alla definizione di opportunità di miglioramento e valorizzazione in chiave ESG.
- Sviluppi immobiliari in aree naturali protette;
- Sviluppi immobiliari con impatti negativi sul patrimonio culturale;
- Sviluppi immobiliari destinati all’estrazione e alla produzione di combustibili fossili.
Per quanto riguarda la selezione dei conduttori a cui dare in locazione gli asset immobiliari in gestione, la SGR adotta un criterio di esclusione basato sull’attività svolta dal conduttore.
In particolare, l’esclusione riguarda società legate alla produzione e/o commercializzazione e/o correlate a:
- Materiale pornografico e prostituzione;
- Armi bandite da trattati internazionali.
Inoltre, la SGR si riserva di valutare il profilo ESG dei conduttori, al fine di procedere con l’esclusione di ulteriori attività svolte e/o di specifiche società.
Anche la policy di risk management è stata modificata la fine di mappare, monitorare e presidiare le tematiche ESG. A tal fine si stanno implementando delle correzioni all’algoritmo utilizzato per quantificare il profilo di rischio dei Fondi gestiti.
Articolo 4, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2019/2088 “SFDR” e dell’articolo 12 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288)
La Società comunica che, sebbene, in generale, prenda in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento, attualmente non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.
Europa Risorse SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR” o la “Società”) pubblica la presente comunicazione in conformità alle previsioni dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 cosiddetto SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sui fattori di sostenibilità ESG (Environmental, Social and Governance) ed alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.
Il Regolamento SFDR prevede che la SGR pubblichi le modalità con cui tiene conto dei potenziali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ESG o, in alternativa motivi le ragioni della impossibilità di considerare tali impatti.
La Società, in ottemperanza all’art. 4 SFDR, co. 1, lett. b) ed all’art. 12 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288, al momento non prende in considerazione i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (c.d. PAI), in considerazione della scarsa disponibilità di dati affidabili e strutturati.
La SGR, pur non basando l’individuazione degli investimenti sulla base della considerazione dei PAI, ha adottato criteri di selezione degli investimenti che tengono conto, comunque, del livello di sostenibilità e non esclude, in futuro, di includere in tale processo anche la valutazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità.
A tal proposito, sono in corso le attività volte all’adeguata raccolta delle informazioni necessarie al fine di elaborare i dati sugli indicatori degli effetti negativi sulla sostenibilità come definiti nell’allegato I “Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità” del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.
Art. 5 - Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità
La SGR è dotata di una politica di remunerazione del personale a tutti livelli che, alla data odierna, non eroga alcun compenso di natura variabile, ma si limita a riconoscere al personale, ivi incluso il personale più rilevante, esclusivamente una remunerazione fissa.
Ove la SGR decidesse in futuro di riconoscere una qualsiasi forma di remunerazione variabile, la stessa sarà strutturata in conformità alle previsioni normative, inclusa la SFDR.